Non sempre il segnale di passo carrabile, affisso magari ad un garage o un portone, è valido: cosa dice il Codice della Strada e le multe previste.
Sarà capitato a tutti gli automobilisti di vedere apposto su un cancello, un portone o un garage il segnale di passo carrabile, conosciuto anche come passo carraio. Questo indica, stando a quanto stabilito dall’articolo 3 del Codice della Strada, l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
In sostanza, si tratta di uno sbocco di una zona privata su una pubblica davanti il quale non è consentito sostare poiché si impedirebbe l’accesso ai veicoli autorizzati. Il Codice della Strada dispone anche le modalità di utilizzo del segnale di passo carrabile che, se non rispettate, rendono non valido il segnale stesso e nulle le sanzioni emesse per chiunque abbia sostato davanti allo sbocco.
Come accennato nel paragrafo precedente, per apporre il segnale di passo carrabile è necessario seguire quanto dispone il Codice della Strada. Non sempre, difatti, il segnale ha valore, circostanza che rende nulle le multe emesse per la sosta davanti all’accesso indicato dal cartello.
Per essere valido, difatti, è necessario che venga rilasciata un’apposita autorizzazione del Comune in cui si trova l’area in questione. Gli uffici preposti esamineranno la richiesta e, in caso di esito positivo dopo la valutazione dei requisiti previsti dalla legge, rilasceranno un permesso, valido per 29 anni, che dovrà essere indicato sul cartello insieme alla data di rilascio.
Il segnale, detto questo, per essere valido dovrà riportare le due informazioni. È vietato, difatti, apporre un passo carrabile in assenza dell’autorizzazione, condotta che prevede una sanzione che varia dai 42 ai 173 euro. Inoltre, chi apre un nuovo accesso alla strada senza autorizzazione, ad esempio modificando il marciapiede, rischia una sanzione amministrativa da un minimo di 173 ad un massimo di 694 euro, in base alla gravità della violazione.
In caso di cartelli non a norma, il parcheggio davanti all’area interessata è consentito e non possono essere emesse multe o provvedimenti come la rimozione forzata del veicolo. Non sempre, però, la sosta è consentita, dato che, come stabilito dalla Corte di Cassazione, parcheggiando davanti ad un garage privato, anche senza passo carrabile, potrebbe configurarsi il reato di violenza privata in quanto il veicolo in sosta potrebbe non permettere alla persona offesa di esercitare il proprio volere liberamente.
Ricordiamo che, se il passo carrabile è stato autorizzato dal Comune ed il cartello esposto secondo le modalità previste dal Codice della Strada, chiunque parcheggi davanti allo sbocco rischia una multa da 25 a 100 euro per i motocicli, mentre la sanzione varia da 42 a 173 euro per tutti gli altri veicoli. Alla sanzione pecuniaria si aggiunge anche la rimozione forzata del veicolo.
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